L’architettura sostenibile è un approccio alla progettazione e costruzione di edifici volto a minimizzare l’impatto ambientale.
La disciplina ha lo scopo di raggiungere l’efficienza energetica delle abitazioni, garantendo allo stesso tempo un’ottima qualità della vita a coloro che ci vivono. Prevede l’utilizzo di materiali sostenibili e di sistemi di isolamento termico, ventilazione, riciclo dell’acqua e sfruttamento delle fonti di energia sostenibili e rinnovabili.
Questo tipo di architettura è molto attuale infatti, nella Società moderna è forte la sensibilizzazione al rispetto ed alla salvaguardia dell’ambiente.
Ecco quali sono a grandi linee gli obiettivi che si pone questa disciplina a tutela sia delle persone che dell’ambiente:
- efficienza energetica: gli edifici vengono progettati sfruttando al massimo la posizione geo-ambientale. L’energia è ricavata da fonti rinnovabili.
- miglioramento della salute: ovvero creare ambienti salutari, dotati di un’ottima qualità dell’aria mediante la scelta dei materiali, sostenibili e non chimici o tossici.
- qualità della vita e comfort: ovvero garantire alle persone la possibilità di condurre una vita all’insegna della sostenibilità senza rinunciare ai comfort e al design.
Questo tipo di architettura però spesso diventa una necessità piuttosto che una mera scelta allorquando si rende necessario il rispetto della normativa volta a tutela dell’ambiente.
Questa tutela nasce dalla Costituzione italiana che esprime dei principi generali dai quali prendono spunto poi le leggi speciali che hanno, a piu’ riprese e di pari passo con lo sviluppo della Società e delle tecniche architettoniche, disciplinato la materia con il precipuo obiettivo di tutelare le persone e contestualmente l’ambiente circostante.
La Legge costituzionale n. 3/2001 ha riformato il Titolo V Parte II della Costituzione cosicchè la materia ambientale è diventata oggetto di una specifica disciplina nella legislazione ambientale italiana. Sub art. 117, il legislatore ha ben chiarito la distribuzione della competenza legislativa tra Stato e Regioni prevedendo che la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali è espressamente riservata alla competenza statale, mentre sono di competenza regionale le norme sulla tutela della salute, sul governo del territorio, sulla protezione civile, sulla protezione, trasporto e distribuzione dell’energia, sulla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.
Aldilà di una scarna normativa pubblicata negli anni 80 e 90 in relazione alla salvaguardia delle acque, alla gestione dei rifiuti ed alla regolamentazione dell’inquinamento acustico, il grande progetto legislativo si realizza nel 15 dicembre 2004 con la legge n. 308 con la quale viene affidato al Governo il compito di riordinare la legislazione in materia ambientale.
Il Governo provvede un paio di anni piu’ tardi ad emanare il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (c.d. Codice Ambiente).
Il Codice dell’Ambiente suddivide le norme in materia ambientale in sette parti:
- Disposizioni comuni e norme di principio
- Procedure per la valutazione ambientale strategica, la valutazione di impatto ambientale e per l’autorizzazione integrata ambientale;
- Difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche;
- Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- Tutela risarcitoria contro i danni ambientali;
- Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia.
Ad esso faranno poi seguito, una serie di norme speciali volte a regolamentare specifici settori non normati dal codice, alcune delle quali, di seguito indicate, hanno recepito le direttive comunitarie:
il D. Lgs. 26 Giugno 2015 n. 105 sul controllo del periodo di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose;
il D. Lgs. 14 Marzo 2014 n. 49 sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
il D. Lgs. 13 Agosto 2010 n. 155 sulla valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente.
La materia relativa alla tutela ambientale però è in continua evoluzione. E’ di grande attualità la proposta di cui si discute a Bruxelles che prevederebbe un provvedimento del parlamento europeo rivolto a tutti gli stati membri e volto all’efficientamento energetico degli immobili ovvero a far si che tutti gli immobili residenziali raggiungono entro determinati step temporali una determinata classe energetica.
Per quanto concerne inoltre, in linea generale, le opere volte alla ristrutturazione di un appartamento, le stesse sono soggette a diverse normative, in primis occorre riferirsi al Testo unico per l’edilizia che è affiancato da leggi statali oltrechè dai regolamenti comunali.
Il testo unico per l’edilizia definisce le regole da seguire in ambito nazionale in materia edilizia.
Da quando è stato emanato, detto provvedimento ha subito una serie di modifiche.
Il d.p.r. 380/2001, e successive modifiche, definisce le disposizioni fondamentali nell’attività edilizia, in riferimento ad interventi edilizi, titoli abilitativi, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche e contenimento del consumo di energia negli edifici.
Nel ristrutturare una casa, oltre alle sopracitate normative, occorre osservare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, in particolare quelle:
- in materia antisismica;
- di sicurezza antincendio;
- igienico-sanitarie;
- relative all’efficienza energetica;
- di tutela del rischio idrogeologico;
- delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.