Il contratto che regola il rapporto tra il committente ed il professionista รจ un contratto di prestazione d’opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2229 e ss. del Codice civile.
Questo schema contrattuale si realizza allorquando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Il contratto deve recepire nel suo testo tutti quelli che sono gli accordi intervenuti fra le parti in causa e dovrร regolare in modo preciso e, per quanto possibile, inequivocabile le reciproche obbligazioni.
Per il codice civile questo tipo di contratto non richiede necessariamente la forma scritta che, al contrario, รจ richiesta dal codice deontologico degli architetti.
Il contenuto delle clausole contrattuali รจ assolutamente lasciato alla libera volontร delle parti che devono perรฒ rispettare il principio della liceitร delle prestazioni.
Il contratto dovrร regolamentare l’aspetto economico ovverosia il compenso dovuto al professionista a fronte dell’attivitร commissionatagli. L’art. 24 del codice deontologico prevede infatti per il professionista l’obbligo di preventivare per iscritto il costo delle opere e degli oneri professionali.
Il contratto dovrร quindi prevedere un compenso adeguato allโimportanza ed al valore dellโopera, ai tempi stimati per la realizzazione della stessa ed al decoro della professione con l’opportunitร di indicare per ogni singola prestazione quelle che sono le ipotizzabili voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Ai fini della determinazione dei criteri di calcolo del compenso potrebbe essere utile adottare i parametri previsti dalle nuove tabelle parametriche del D.M. 140/2012 che poi saranno quelle utilizzate dagli organi giurisdizionali nel caso in cui fossero chiamati a dirimere una controversia sul compenso da pagare al professionista sia nei casi in cui le parti appunto non abbiano regolamentato per iscritto la determinazione del compenso sia nel caso in cui siano sottoposti al magistrato pareri di congruitร relativi alla parcella.
In alternativa, qualora detti parametri non consentano di definire il valore di una o piu’ particolari prestazioni richieste ci si potrร rivolgere ai parametri di cui alla vecchia L. 143/49, ovvero a quelli a diver il vero molto stringati previsti dal D.M. 4/4/2001.
Gli onorari potranno essere suddivisi chiaramente in piu’ acconti e saldo finale ed occorrerร prevedere in contratto la possibilitร che gli stessi possano variare in caso di modifiche, varianti, aggiunte che fossero richieste dal committente e/o che si rendessero necessarie in corso d’opera, purchรฉ non conseguenti ovviamente ad errori del professionista.
Il contratto potrร inoltre prevedere che qualora lโincarico professionale dovesse essere revocato per cause non imputabili al professionista quest’ultimo avrร comunque diritto a percepire il compenso in proporzione allโincarico eseguito e sulla base delle attivitร effettivamente espletate ed eventualmente potrร prevedere anche una maggiorazione da calcolarsi in percentuale sugli onorari maturati o in alternativa su quelli previsti per attivitร non eseguite.
Andrร previsto altresรฌ che anche il professionista puo’ recedere dal contratto per giusta causa conservando il diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l’opera sin li svolta.
L’esercizio del diritto di recesso perรฒ รจ derogabile ciรฒ vuol dire che le parti potranno prevedere nel contratto l’esclusione di tale facoltร sino al termine del rapporto, salvo che sorgessero motivi di giusta causa.
Non meno importante assume poi la definizione dell’oggetto dell’incarico ovvero l’indicazione di tutte le attivitร , le opere ed i servizi che il committente richiede al professionista e che quest’ultimo accetta di poter realizzare e porre in essere.
Al contratto andranno allegati i documenti idonei a verificare se il committente ha titolo per poter disporre del bene su cui ricade l’opera del prestatore (ad esempio il contratto di compravendita relativo all’immobile interessato dalle opere).
Ci si potrร avvalere dell’opera di collaboratori ma sarร necessario prevedere questa possibilitร nel contratto.
Nell’elaborato contrattuale andrร operato riferimento alla polizza assicurativa stipulata dal professionista a copertura di eventuali danni provocati nellโesercizio dellโattivitร professionale, indicando la compagnia assicurativa ed il massimale di copertura.
Occorrerร inoltre individuare il tempo stimato per l’espletamento dell’incarico.
Si potrร , a seconda della fattispecie, suddividere l’opera in piu’ fasi distinte prevedendo una durata per ogni singolo step oppure prevedere la durata stimata per l’intera opera, sarร importante perรฒ definire in contratto che nel computo del tempo non rientreranno i tempi necessari per ottenere ad esempio atti e/o provvedimenti amministravi ed in generale i tempi richiesti dalle attivitร svolte da terzi la cui durata, ovviamente, non rientrano nella vostra sfera di controllo.
Il contratto dovrร poi regolamentare eventuali differimenti e/o proroghe dovute ad esigenze del progetto o richieste del committente.
Per quanto concerne poi i diritti dโautore e la proprietร degli elaborati originali del progetto e di quanto altro rappresenta l’oggetto della prestazione, nel contratto andrร precisato che, nonostante l’avvenuto pagamento del relativo compenso da parte del committente, sono riservati al professionista, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del codice civile e della legge 633/41 la protezione dei diritti dโautore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Occorrerร infine prevedere il richiamo alla nromativa sulla privacy ed ai consensi richiesti recirpocamente alle parti da detta nromativa e sul trattamento dei dati personali.
I contratti devono essere datati e tutte le sue pagine dovranno essere firmate in originale da entrambe le parti.